OBBLIGATORIETA’ DEL PREVENTIVO SCRITTO E DELLA COMUNICAZIONE DELLA POLIZZA RC AI CLIENTI

Set 18, 2017 | 2017, EVIDENZA

Cari Colleghi,

Anche quest’anno il consueto regalo agostano da parte dei nostri politici romani è arrivato!

Infatti, il 29 Agosto u.s. è entrata in vigore la Legge annuale n. 124 per il mercato e la concorrenza approvata dal Senato lo scorso 4 Agosto e pubblicata su G.U. il 14 successivo.

Molti dubbi e altrettante, se non maggiori, riserve gravano sulla normativa in esame, in ogni caso ritengo doveroso informarVi che, perciò che attiene all’esercizio della professione forense, il comma 141 della citata legge introduce l’art. 4 bis  nella Legge Professionale (n.247/12) e pertanto, ai sensi del comma 6 lett. d), diventa obbligatorio il preventivo scritto, in precedenza dovuto solo se espressamente richiesto dal cliente (ex art. 13 comma 5 L. 247/12). Attualmente quindi, l’avvocato dovrà sempre “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie e compenso professionale.

Sarà altresì obbligatorio comunicare al Cliente la propria polizza assicurativa, tenendo presente che il 12 Ottobre (salva proroga) scadrà il termine per attivare il relativo contratto.

RicordandoVi l’evento formativo sull’obbligatorietà dell’Assicurazione fissato per il 6 Ottobre p.v. organizzato dal nostro Ordine, Vi preciso che cercherò di informarVi tempestivamente su eventuali direttive e/o modulistica da parte degli Organismi di rappresentanza nazionali, al fine di poter offrire un indirizzo univoco su tutto il territorio

Un caro saluto

Il Presidente