Novità in Parlamento 20.05.2015

Mag 20, 2015 | 2015, Legislazione e Giurisprudenza

A tutti gli Iscritti, un aggiornamento su quanto sta accadendo in Parlamento.

Vi segnalo, pertanto, i disegni di legge in corso di discussione:

– davanti alla Camera dei Deputati la X COMMISSIONE ha quasi del tutto concluso l’esame di C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti  ” Disposizioni in materia di azione di classe” (attenzione  ci sono dei passaggi interessanti; 1) confermata la disciplina attuale (anche se si passa al concetto dei diritti omogenei) , che prevede l’adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura (sistema opt-in, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione al processo) e si aggiunge però la possibilità (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull’opt-out) di aderire all’azione anche a seguito della sentenza che accoglie l’azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l’inserimento nella classe. 2) rappresentante comune scelto dal Tribunale tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare però quando ne fa richiesta, può essere nominato l’avvocato della parte la cui azione è stata accolta; 3) previsione di un patto di quota lite da riconoscere al rappresentante comune ed all’avvocato dell’attore (il compenso costituisce una sorta di quota lite, in quanto è una percentuale dell’importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo alcuni scaglioni. L’autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall’applicazione degli scaglioni in presenza di alcuni presupposti; indirettamente si reintroducono in questo modo delle forme tariffarie seppur sotto la veste di un compenso in percentuale).4) competenza Trib. Imprese 5) adesioni possibili senza difensore. A breve è prevista la discussione in Aula. Mi sembra che la posizione delle Associazioni dei Consumatori esca rafforzata dalla novella.

Avanti la VI Commissione e X Commissione è iniziato il percorso dell’ Atto Camera: 3012 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (quello che introduce il socio di capitali per la professione forense).

Muove i primi passi in Comm. Giust.  il noto Disegno di legge cd. Berruti: “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” (C 2953); disposte audizioni informali.

– in Senato Commissione Giustizia sono in discussione Atto Senato n. 1738 “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace” e Atto Senato n. 1012 ” Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell’avvocatura“. Termini emendamenti già scaduti l’11 maggio.

Segnalo, infine, che il Consiglio dei Ministri ha approvato l’8 maggio in via preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori). Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice medesimo. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.  Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia). Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio. È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica. Segnalo che per queste procedure ADR non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato.

Cercherò di tenerVi aggiornati.

Donatella