- Chi viene condannato in un processo abbreviato e non presenta appello deve poter beneficiare della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, a patto che la pena, dopo essere stata ridotta di un sesto in base alla riforma Cartabia, non superi i due anni di reclusione.
- Nelle ipotesi di sospensione condizionale, il termine di prescrizione della pena decorre dal momento in cui, verificatasi la decadenza del beneficio sospensivo, la pena, che prima non era eseguibile, può essere posta in esecuzione.
- Nessun dubbio sulla responsabilità dell’uomo che gestiva uno specifico profilo sul social network e che si era presentato a diverse ragazzine come minorenni, convincendo queste ultime a inviargli loro foto erotiche.
- Il divieto di bis in idem, applicabile sia in fase cautelare che precautelare, non opera quando si è in presenza di elementi nuovi, indicativi della sussistenza di un rinnovato ed ancora più attuale pericolo di fuga che imponga una rivalutazione nel merito delle esigenze cautelari.
- Il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 13 dicembre 2024, ha risposto al quesito sollevato dal Tribunale di Torino in tema di annullamento delle partite di credito iscritte, a titolo di pena pecuniaria, a carico di soggetti risultati irreperibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 219 d.P.R. n. 115/2002.
- Con ricorso si devono indicare specifici argomenti a sostegno della sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condotta e all’applicazione in concreto della diminuzione.
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203 del 17 dicembre 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto.
- In un caso di inammissibilità de plano, senza previo avviso della fissazione dell’udienza, delle misure alternative alla detenzione, è stato ricordato che questa competenza spetta esclusivamente al Presidente, escludendo l'organo collegiale.
- L’art. 175 bis c.p.p. non prevede la possibilità di “reazione” giurisdizionale in caso di deposito analogico di istanze, in conseguenza di un provvedimento di accertamento del malfunzionamento del sistema proveniente dal capo di un ufficio giudiziario.
- La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 199, comma 1, c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.