Assegno di mantenimento: va considerato il reddito della (nuova) compagna del padre.

Giu 4, 2015 | 2015, Legislazione e Giurisprudenza

Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha risolto una controversia divorzile legata all’assegno di mantenimento

Le cause di separazione sono spesso al centro di accesi e controversi dibattiti, specie quando vi sono coinvolti anche i figli. Tra gli argomenti più discussi c’è l’assegno di mantenimento per la prole. Come accaduto nella vicenda su cui si è espresso recentemente il Tribunale di Roma, che ha sancito che per calcolare un congruo assegno di mantenimento destinato ai figli, bisogna considerare anche il reddito della convivente del genitore obbligato. Ma vediamo più nel dettaglio come si sono svolti i fatti, così che anche voi, se state vivendo una situazione simile, potrete ricavarne un valido punto di riferimento.

Il caso di specie riguarda una vicenda di divorzio in cui il padre chiedeva la revisione dell’assegno date le condizioni economiche, a suo dire, più difficili conseguenti alla nuova unione. Perché da quest’ultima sarebbero nati altri due figli da sostentare (oltre alle due del precedente matrimonio). Ma il Tribunale capitolino non ha accolto l’istanza, poiché il ricorrente ha presentato soltanto la propria documentazione reddituale, senza quella relativa “ai redditi e al patrimonio dell’attuale convivente more uxorio, madre dei due figli nati dopo la separazione”.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’uomo, che giudica inammissibile venga richiesta una documentazione relativa a terze parti, presumibilmente estranee alla controversia, il giudice di Roma ha rilevato invece che l’art. 337-ter c.c. “attribuisce al giudice procedente il potere di disporre finanche indagini di Polizia Tributaria sui redditi intestati a soggetti diversi dai genitori, al fine di rispettare nella determinazione dell’onere economico da porre a carico di ciascun genitore il principio di proporzionalità”.

Questa scelta è stata determinata anche dall’intestazione a terzi di beni o entrate reddituali, in modo da sottrarsi alla contribuzione, gravante su ciascun genitore, circa il sostentamento dei figli. Il Tribunale ha creduto che, proprio nel caso di specie, vi fossero chiari indizi di comportamenti diretti ad intestare fittiziamente beni alla convivente. Inoltre a fronte delle lamentele dell’uomo per la difficile situazione economica, emergerebbe, invece, un elevato tenore di vita, dato che i due figli minori frequenterebbero scuole private, la coppia risiederebbe in un appartamento della famiglia della donna e utilizzerebbe anche una barca nel periodo estivo. Perciò date le condizioni sopra esposte, il Tribunale ha deciso di applicare l’art. 116, secondo comma, c.p.c.

Quanto all’assegno divorzile, lo stesso visti i redditi di entrambe le parti, non ha ritenuto necessaria una sperequazione reddituale e patrimoniale, anche perché la ex moglie ha adeguati redditi personali per contribuire al proseguimento del precedente tenore di vita e, in più, il marito sarebbe già gravato dall’onere di provvedere alla nuova famiglia.