NUOVE MODALITA’ PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLA COPIA INFORMATICA IN UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO.
PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEL PCT.
NUOVE MODALITA’ PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLA COPIA INFORMATICA IN UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO.
Oggi 7 Gennaio 2016 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (n.4 del 7 Gennaio 2016), le modifiche alle specifiche tecniche del PCT apportate dal Responsabile dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia così come richieste dal DL 179/12 introdotto con la Legge di conversione del D.L. n.83/2015.
Le modifiche apportate acquisteranno efficacia il giorno successivo alla loro pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
L’art. 19 ter aggiunto, dalle citate modifiche, alle specifiche tecniche del PCT del 16 Aprile 2014, stabilisce ed indica le modalità con le quali i Colleghi dovranno attestare la conformità di una copia informatica (es. documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo) apposta su un documento informatico separato:
Art. 19 ter
Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato
- Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16 undecies del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art.12 comma 2.
- Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto legge 29 dicembre 2009 n.193 convertito con modificazioni dalla L. 22 febbrario 2010 n.24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lett. e.
- Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3 bis della Legge 21 Gennaio 1994 n. 53 gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
- Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
- In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità ed il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
- L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.
Dalla lettura dell’art. 19 ter si comprende che per i destinatari della norma si applichino le disposizioni dettate dal DPCM del 13 novembre 2014 solo nell’ipotesi residuale, dettata dal comma 5 e come, conseguentemente, sia nei depositi telematici, sia nelle notifiche in proprio tramite PEC ex L. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, l’attestazione di conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato non debba più contenere hash e riferimento temporale, essendo adesso sufficiente che l’attestazione contenga:
1) Una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità;
2) Il relativo nome del file;
3) La sottoscrizione digitale dopo averla trasformata in PDF TESTO (senza scansione).
Se la copia informatica è destinata al deposito (telematico) il documento informatico contenente l’attestazione di conformità dovrà essere inserito come allegato nella “busta telematica” (art. 19 ter comma 2), se invece è destinata alla notifica in proprio tramite PEC, gli elementi gli elementi più sopra indicati ai numeri 1), 2) e 3) dovranno essere inseriti nella relata di notifica così come disposto dal comma 3 dell’art. 19ter.
Il comma 6 dell’art. 19 ter precisa poi che l’attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici.
PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DI UNA COPIA INFORMATICA CON UN DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO PER IL DEPOSITO TELEMATICO:
– Con “word” o altro software di videoscrittura, predisporre l’attestazione di conformità:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avv. _________________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica <nome file> è conforme all’originale analogico (od alla copia conforme analogica) del <decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. ___ RGNR _____ emesso dal Tribunale di ___________________ in data _____________> dal quale è estratta.
__________________, _____________
Avv. _____________________
– Ad attestazione ultimata, salvare da “word” l’attestazione in formato PDF TESTO
– Sottoscrivere digitalmente il file PDF dell’attestazione
– Inserire il PDF dell’attestazione di conformità ed il file PDF della copia informatica nella busta telematica.
PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER ATTESTARE LA CONFORMITA’ DI UNA COPIA INFORMATICA NELLA RELATA DI NOTIFICA TRAMITE PEC EX L. 53/94:
– Con“word” o altro software di videoscrittura, predisporre la relata di notifica nella quale, oltre naturalmente agli elementi richiesti dall’art. 3 bis L.53/94, inserirete anche l’attestazione di conformità della copia informatica da allegare:
–
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Avv. _________________ attesta da ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica <nome file> allegata è conforme all’originale analogico (o alla copia conforme analogica) del <decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. ______ RGNR _______ emesso dal Tribunale di ______________ in data ____________> dal quale è stata estratta.
– A relata di notifica ultimata, salvarla da “word” in PDF TESTO;
– Sottoscrivere digitalmente il file PDF della relata di notifica;
– Allegare alla PEC la copia informatica e la relata di notifica.