Approvazione in prima lettura alla Camera.
ieri alla Camera è stato approvato in prima lettura il ddl sulle azioni collettive o di classe, che escono dal codice del consumo ed entrano nel codice di procedura civile come previsione generale.
Tra le disposizioni più “strane” riporto in calce quella sulle spese di lite; una sorta di quota lite, seppur a titolo di palmario ex lege, rapportata non sul valore ma sul numero dei componenti la classe.
La disposizione è per certi versi innovativa, anche perché introduce una distrazione ex lege in favore dell’avvocato.
Presto vi farò avere un primo commento sul testo che malgrado la sua importanza innovativa per i nostri tradizionali schemi è stato alquanto snobbato dai processualisti….. nostrani.
Donatella
Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).
Con il decreto di cui all’articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;
- b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;
- c) da 1.001 a 10.000 nella misura del 3 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;
e) da 100.001 a 500.0000 nella misura dell’1,5 per cento;
- f) da 500.001 a 1.000.000 nella misura dell’1 per cento;
g) oltre 1.000.000 nella misura dello 0,5 per cento.
Le percentuali di cui al comma precedente sono calcolate sull’importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.
L’autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al cinquanta per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessità dell’incarico;
- b) ricorso all’opera di coadiutori;
d) qualità dell’opera prestata;
- e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
- f) numero degli aderenti.
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all’avvocato che ha difeso l’attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all’articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma.
Quando l’attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all’attività effettivamente prestata. In favore dei difensori delle parti che sono intervenute nel giudizio che si è concluso con la sentenza di cui all’articolo 840-sexies e risultate vittoriose, col decreto di cui al presente articolo il tribunale condanna il convenuto a pagare un compenso premiale aggiuntivo fino al doppio di quello riconosciuto al difensore dell’attore; il compenso è ripartito tra i medesimi difensori in proporzione all’attività effettivamente svolta; allo stesso modo si procede per i difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite e risultati vittoriosi