Diritto a percepire il pagamento dell’onorario da parte dello Stato: il legale deve fare in fretta a esigere le somme.
Che lo Stato non incentivi i professionisti a patrocinare con il gratuito patrocinio è cosa risaputa. Oltre alla sostanziale decurtazione dei compensi, ora si ci mettono anche i tempi per il recupero delle spettanze professionali: tempi dilatati da un lato, per ottenere il pagamento da parte dello Stato, e strozzati dall’altro, per l’incombente prescrizione del diritto di credito.
Secondo, infatti, una recente sentenza del Tribunale di Milano [1], il diritto al compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si prescrive in tre anni, secondo il regime ordinario dei crediti professionali (cosiddetta “prescrizione presuntiva” [2]).
Dunque, al legale conviene chiedere al più presto il versamento delle proprie competenze per le prestazioni svolte in favore degli assistiti meno abbienti. Peraltro l’estinzione del diritto, causata dall’inutile decorso del tempo, non solo si presume, ma può essere rilevata dal giudice per tutelare il credito statale. Si tratta, infatti, di procedimento avente ad oggetto un credito erariale che ricade nell’ambito delle obbligazioni cosiddette “pubbliche” e, dunque, di una procedura in cui sono sono rilevanti non solo gli interessi delle parti, ma finanche quelli della collettività. È la massa dei contribuenti, infatti, che, a conti fatti, paga l’avvocato per il gratuito patrocinio e, quindi, essi hanno tutto il diritto ad essere “difesi” dal giudice affinché quest’ultimo rilevi la decorrenza dei tempi per il pagamento dell’avvocato.
In definitiva – secondo il tribunale meneghino – è proprio per tutelare i cittadini italiani che il giudice deve rilevare d’ufficio, anche se non sollecitato dalla parte interessata, l’intervenuta prescrizione del credito dell’avvocato dopo l’inutile decorso dei tre anni durante i quali non è avvenuta la liquidazione dei compensi. Il magistrato, insomma, interviene per farsi carico e portatore della protezione degli interessi pubblici coinvolti.
[1] Trib. Milano, sent. del 02.04.2014.
[2] Art. 2956, secondo co. cod. civ.